1) Nel 2012, l'Imu sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze (una sola per le seguenti categorie: C/2, C/6, C/7) si pagherà in 3 oppure in 2 rate. Nel primo caso, ogni rata corrisponderà al 33,3% dell' Imu complessiva dovuta; nel secondo caso, ogni rata ammonterà al 50% dell'imposta.
Col pagamento suddiviso in tre scadenze, la prima rata dovrà essere pagata entro il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato); la secondata rata dovrà essere versata entro il 17 settembre (perché il 16 cade di domenica); la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). Con il pagamento in due rate, le scadenze saranno quelle consuete: 16 giugno e 16 dicembre, se si tratta di giorni feriali.
La prima rata di giugno e quella eventuale di settembre saranno calcolate applicando l'aliquota ridotta del 4 per mille. Il saldo di dicembre rappresenterà il conguaglio di quanto dovuto e sarà calcolato in base alle aliquote decise dai Comuni entro il 30 settembre 2012, aliquote che potranno variare dello 0,2% in più o in meno.
2) La detrazione sulla prima casa sarà unica per ogni nucleo familiare. "indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti". Secondo l'emendamento approvato alla Camera, "le agevolazioni previste si applicano solo se il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione stessa".
3) Qualora i coniugi avessero residenze diverse, avranno diritto ad applicare le agevolazioni per l'abitazione principale solo in un caso: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Analogo criterio viene adottato per i coniugi separati: l'Imu dovrà essere pagata da chi resta nella casa coniugale, anche se non ne risulta proprietario, usufruendo dell'aliquota ridotta del 4 per mille, della detrazione ordinaria di 200 euro e della maggiore detrazione di 50 euro concessa per ogni figlio convivente con meno di 26 anni di età. Si terrà conto esclusivamente del "diritto di abitazione".
4) Per quanto riguarda la compilazione del Modello F24, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per il pagamento della rata di giugno e della eventuale rata di settembre, va tenuto presente che per l'abitazione principale l'intero importo va alle casse del Comune. Pertanto, sarà necessario specificare nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune (ad esempio, "A001" che corrisponde ad Abano Terme) e nello spazio "codice tributo" il codice
3912; nello spazio "importi a debito versati" va indicato l'importo a debito dovuto al Comune (cioè l'ammontare dell'Imu). Il blocco da utilizzare è quello della "Sezione Imu e altri tributi locali"; le colonne ove inserire i dati sono la prima ("codice ente / codice comune"), la settima ("codice tributo") e la decima ("importi a debito versati"). In merito agli arrotondamenti, le istruzioni allegate ai Modelli F24 specificano che essi vanno riferiti ai centesimi di euro. Tuttavia, va sottolineato che la normativa per il pagamento dei tributi locali stabilisce un arrotondamento all'unità di euro, come previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006). Per consultare i codici catastali dei Comuni italiani, collegarsi alla seguente pagina:
http://www.dossier.net/guida/codicicatastali/index.html.
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