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La conciliazione giudiziale è un istituto che può mettere fine a una controversia già avviata presso la Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio. La disciplina dell'istituto è contemplata nell'art. 48 del vigente D.Lgs. n. 546/92 e trova applicazione anche per i tributi comunali e locali, anche se con scarsa operatività. Relativamente all'Ici, la materia conciliabile può riguardare principalmente la determinazione del valore di un'area edificabile. Per esplicita previsione, ciascuna delle parti con apposita istanza può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. La conciliazione può essere realizzata soltanto davanti alla Commissione provinciale non oltre la prima udienza, sia in udienza sia fuori udienza. In entrambe le ipotesi il giudice tributario ha solamente un potere di sindacato di legittimità, nel senso che può accertare la regolarità della proposta conciliativa e l'assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge. Egli non può valutare la "congruità" dell'accordo. La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'ente e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso ente, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio. La conciliazione in udienza può essere avviata:
La conciliazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:
Attenzione In base al decreto legge n. 98 del 2011, per i procedimenti definiti dopo il 6 luglio 2011 o precedenti a tale data, ma non perfezionati, cessa l’obbligo di garanzia in caso di rateazione di somme oltre i 50.000 euro. Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima sarà sanzionato con una maggiorazione del 60% e le residue somme dovute saranno iscritte a ruolo. Allorquando una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la Commissione può assegnare un termine non superiore a 60 giorni, per la formazione di una proposta. L'ente locale può, fino alla data di trattazione in camera di consiglio ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale il contribuente abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata anteriormente alla fissazione della data di trattazione, il presidente della Commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. Detto decreto, unitamente alla proposta conciliativa preconcordata, ha il medesimo valore del processo verbale di conciliazione avvenuta in udienza, ossia costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla definizione conciliativa. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia con proprio provvedimento che depositerà in segreteria entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta. Si avverte infine che, in caso di avvenuta conciliazione, il contribuente consegue i seguenti benefici:
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