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Il legislatore pare abbia voluto adottare anche ai fini ICI la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:
a) alle pertinenze debba essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, nella rilevante considerazione che l'abitazione principale stessa deve ritenersi comprensiva di tutte le sue pertinenze così da configurare un compleso unitario di beni; b) non sia necessario che le pertinenze debbano risultare acquistate unitamente con l'abitazione principale, ben potendo il contribuente acquistarle con atto autonomo successivo; c) le pertinenze non debbano risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso imobiliare nel quale è sita l'abitazione principale; d) non possa valere l'invocazione del concetto di pertinenza "urbanistica" che ha una portata minore rispetto alla nozione di pertinenza sancita dal codice civile. Va infine ricordato che gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale vanno indicati sul bollettino di versamento nella casella dedicata agli "altri fabbricati" e che si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali:
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