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Termine della deliberazione - L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92 dispone che "l'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille". Tale termine è stato sovente oggetto di proroga da parte del legislatore. Sul tema, il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Nel caso in questione sarebbe opportuno rivolgersi al Comune o attendere una precisazione ufficiale. Tipologia delle aliquote - Il successivo comma 2, art. 6 del Dlgs 504/92 consente ai comuni di deliberare un'aliquota, non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, che può essere diversificata entro tale limite con riferimento: - agli immobili diversi dalle abitazioni; - agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; - agli alloggi non locati; - alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. Ma, per effetto dell'ampio potere di cui godono, i comuni possono altresì deliberare:
Tutto ciò comporta che per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate (ed a quali fattispecie possano essere applicate), il contribuente deve consultare via Internet il sito www.anci-cnc.it o, meglio, il comune dove è situato l'immobile. Tavola 2 VARIE TIPOLOGIE DI ALIQUOTE
Organo competente a deliberare Originariamente, il già citato art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 prevedeva espressamente che l'aliquota, allora in misura unica, fosse "stabilita con deliberazione della giunta comunale". Successivamente l'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato la suddetta norma, attribuendo la competenza a deliberare le aliquote genericamente "al comune" senza una specifica indicazione sull'organo comunale competente ad assumere la necessaria delibera. Sul problema si è tempestivamente espresso il Ministero dell'Interno (circolare telegrafica n. 2/97 del 21 febbraio 1997) che attribuiva alla giunta comunale la competenza a stabilire le aliquote ICI, con facoltà di sottoporre la proposta deliberativa in via finale al consiglio comunale. In sintonia con tale interpretazione si è posta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 22 aprile 1997, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 460 dell'11 gennaio 1996 dal TAR dell'Abruzzo, ritenendo che la determinazione dell'aliquota, entro limiti predeterminati, non può intendersi attività di istituzione e ordinamento dei tributi, riservata al consiglio comunale, ex art. 32 legge n. 142/90, ma mera "operazione di completamento della scelta del legislatore". Nel senso opposto si è espressa la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi ripetutamente in materia (ad esempio: Consiglio di Stato, sezione V, decisione 30 aprile 1997, n. 424; TAR Toscana, sezione I, decisione 24 novembre 1998, n. 679), ritenendo che il potere di fissare le aliquote si dovesse inquadrare nel più vasto potere "dell'ordinamento dei tributi", riservato all'organo rappresentativo dell'intero corpo elettorale, ossia al consiglio comunale. Recentemente la Corte di Cassazione, sezione V civile, con sentenza n. 7602 del 24 maggio 2002, ha deciso che l'organo competente a deliberare l'aliquota dell' ICI fino al 1996 è la giunta comunale e non il consiglio, così come sanciva esplicitamente la formulazione originaria dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92. A porre fine, almeno per il momento, alle diverse interpretazioni emerse dopo la novella introdotta dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, è stato il legislatore, il quale con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, meglio noto come Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel delineare le competenze dei consigli, ha esplicitamente escluso dai loro compiti la determinazione delle aliquote delle imposte, individuando così, indirettamente, nella giunta l'organo competente a fissare le aliquote (art. 42, comma 2, lettera f). Difatti, il comma 2 dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che la giunta "compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio". Ne consegue che dall'anno d'imposta 2001 le aliquote in materia di ICI devono essere adottate dalla giunta comunale. Deliberazione dei comuni dissestati - Per espressa previsione, i comuni dissestati, ovvero il consiglio comunale o il commissario ad acta, sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita. La deribela non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 251, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, meglio noto come Testo unico degli enti locali). Al riguardo, la disposizione dell'art. 1, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in forza della quale gli enti locali dissestati che, per due esercizi finanziari consecutivi, presentino consuntivi in attivo della gestione riequilibrata, sono esentati dall'applicazione obbligatoria degli aumento delle aliquote massime d'imposta. |