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RISOLUZIONE 3 MARZO 2009, N. 1 DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
Sintesi:
Con la risoluzione in oggetto si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione per le
fattispecie di assilimazione che risultano circoscritte alle sole ipotesi di assimilazione stabilite da specifiche
disposizioni di legge. Tali precisazioni si rendono necessarie anche in vista della predisposizione della certificazione
del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, nella quale i Comuni devono
tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione considerate nella risoluzione stessa.
Testo:
Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' stata disposta l'esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa
"assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data
di entrata in vigore" del decreto stesso.
In ordine a queste ultime fattispecie si forniscono ulteriori chiarimenti
rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per
definire meglio il perimetro di applicazione dell'esenzione che opera
solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di
legge.
In particolare, come si evince, altresi', dalla lettura della relazione
illustrativa al decreto-legge in oggetto, le ipotesi di assimilazione in
discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
- a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
che attribuisce ai comuni la possibilita' di considerare abitazioni
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
E' in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o
deliberazione abbia espresso la volonta' di effettuare l'assimilazione
all'abitazione principale anche mediante l'applicazione:
- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in
istituti di ricovero, di cui alla lettera a);
- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni
concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b).
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre precisare che i comuni devono
provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non
hanno effettuato il versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 ritenendo,
sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni
di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti
sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
Vale la pena, infine, di sottolineare che i comuni, in sede di predisposizione
della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla
disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009,
a norma dell'art. 77-bis, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono
tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra delineate.
by Guida Ici Dossier.net
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