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L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come novellato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché dall'art. 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, trova applicazione anche in materia di ICI.
Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta: a) a 1/10 (10%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; b) a 1/8 (6,25%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. c) a 1/10 (10%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Il comune, nell' esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Prospetto riassuntivo del ravvedimento
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001. Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 6,25% ( 1/8 del 50% ) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori. Nelle seguenti tabelle sono riassunti i diversi casi di ravvedimento previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, esemplificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998. Si premette che negli esempi trattati viene assunto, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all' ICI, il termine di scadenza di maggiore frequenza, che resta fissato al 30 settembre. Giova però ricordare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non è autonomo ma è correlato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi. Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo non superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998). La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione. Così, nel caso in questione, il contribuente dovrà presentare, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, al comune competente la dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno 2008, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione. Presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla scadenza
(articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 472/97)
Anche in quest'ultimo caso, per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2009, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta. Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto. Calcolo degli interessi Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale ( previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell' 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell' 1,5% dal 1° gennaio 2011 ) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito. Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula: somma dovuta x 1,5% (1% nel 2010 e 1,5% dall' 1.1.2011) x giorni di ritardo : 365
Esempio Un contribuente deve regolarizzare l' ICI non pagata nell'anno 2011 ed esegue il pagamento in via di ravvedimento entro il 12 gennaio 2012:
* I giorni di ritardo del versamento in acconto (dal 17/06/11 al 12/01/12) sono 210, mentre quelli del versamento a saldo (dal 17/12/11 al 12/01/12) sono 27. Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti: acconto: (250,00 x 1,5% x 210 : 365) = 2,16 saldo: (265,00 x 1,5% x 27 : 365) = 0,29 ** L'importo totale da versare è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro 535,00. Modalità di versamento Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento". Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell' 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell' 1,5% dal 1° gennaio 2011 (con maturazione giorno per giorno, cioè rispettivamente lo 0,0082191%, lo 0,0027397% e lo 0,0041095% per ogni giornata di ritardo).
Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24. Per sapere come va compilato clicca qui. Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi possono essere versate cumulativamente anche presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta. Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro. Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento. Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto). Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41). L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Se ci si avvale del servizio postale, esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...". |
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