Calcolo automatico per il ravvedimento operoso: casi previsti
Va anzitutto ricordato che questo programma si serve dell'orologio del computer dell'utente per impostare le date e che esso è aggiornato al nuovo tasso di interesse legale, fissato al 2,5% dal 1° gennaio 2012 (Decreto 12/12/11 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 Dicembre 2011). Inoltre, si fa presente che, dal 1° febbraio 2011, l'articolo 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha ridotto le misure sanzionatorie previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e che l'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (poi convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) ha introdotto il cosiddetto Ravvedimento Sprint da utilizzare entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento (a volte si scrive "entro 14 giorni", perché al 15° giorno la sanzione è del 3%, pari a quella applicata per il ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del tributo).
Questi sono i casi previsti, per i quali è possibile utilizzare la calcolatrice.
1) Omesso, tardivo e/o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze.
Ravvedimento entro 15 giorni : sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ravvedimento entro 30 giorni : sanzione ridotta al 3% del tributo.
Ravvedimento oltre 30 giorni : sanzione ridotta al 3,75% del tributo.
2) Dichiarazione presentata in ritardo, entro oppure oltre 90 giorni dalla scadenza
Ravvedimento entro 90 giorni : sanzione ridotta all' 10% dell'imposta evasa, con un minimo di 6 euro.
Ravvedimento oltre 90 giorni : sanzione ridotta al 12,5% dell'imposta evasa, con un minimo di 10 euro.
3) Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.
Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, "ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione dell'errore" : sanzione ridotta al 6,25% dell'imposta dovuta.
Si ricorda che il ravvedimento operoso per sanare la dichiarazione infedele esplica la sua efficacia limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa (ad esempio: la dichiarazione rettificativa presentata nel 2012 serve a regolarizzare solo l'anno di imposta 2010).
Tutte le volte in cui i casi sopra elencati possono verificarsi contemporaneamente.
Ad esempio : ritardato e/o insufficiente versamento dell'acconto e dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza.